Il Tribunale di Padova conferma che nel calcolo dell’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) non vanno computate le spese di una polizza assicurativa che non possa qualificarsi come accessoria al contratto di credito e obbligatoria ai fini della sua concessione.
Nel caso di specie, il cliente ha promosso un giudizio per fare accertare la violazione dell’art. 117 TUB da parte della banca, per avere la stessa erroneamente indicato l’ISC nel contratto di mutuo, in quanto nel calcolo di tale indicatore non era stata compresa l’assicurazione caso morte stipulata dagli attori.
Con la sentenza n. 2109 del 19 novembre 2021, il Tribunale premette che «dal combinato della delibera CICR 4.3.2003 e delle istruzioni sulla trasparenza della Banca di Italia del 25.7.2003, è previsto che l’ISC, da indicare anche nelle categorie di contratti ivi indicate, tra cui i mutui, debba essere calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). A sua volta la disciplina del TAEG applicabile ratione temporis (considerata la conclusione del contratto avvenuta nel 2009) è individuata nel DM Tesoro 8.7.1992, il quale all’art. 2 stabilisce che nel TAEG vadano incluse “le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”».
Quindi il Tribunale rileva, rifacendosi agli orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario, che «la sottoscrizione di una polizza possa essere ritenuta obbligatoria quando ricorrano alcuni “indici sintomatici”, che possono così individuarsi (si vedano, tra l’altro, Collegio di Roma, dec. 2660/15; 5921/16): a) si tratta di polizza collettiva stipulata dall’intermediario con la compagnia assicuratrice ed a copertura del rischio morte, invalidità, perdita di impiego (tutti eventi che renderebbero difficile o impossibile la restituzione delle rate); b) la stipulazione della polizza è contestuale alla stipulazione del finanziamento; c) la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento; d) il beneficiario della copertura assicurativa è l’intermediario; e) la polizza abbia funzione di copertura del credito; f) che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo».
Nel caso di specie secondo il Tribunale «è riscontrabile solo la presenza di una polizza a copertura del rischio morte, della durata di venticinque anni, al pari di quella del contratto di finanziamento. Manca invece il riscontro di altri tra gli indici indicati e, in particolare, di due indici che il Tribunale ritiene particolarmente indicativi della natura obbligatoria della polizza in questione e cioè la contestuale sottoscrizione del contratto di mutuo e della polizza (sottoscritta a distanza di 4 mesi dal primo) e la parametrazione dell’indennizzo al debito residuo (il contratto indica il capitale assicurato in € 150.000). Peraltro, va rilevato anche come la polizza sia stata sottoscritta dal solo attore Tizio, nonostante il mutuo fosse intestato a entrambi gli attori e, come rilevato anche dalla banca, sia stato indicato quale beneficiario in caso di decesso non l’intermediario, bensì la stessa moglie.
Secondo una valutazione complessiva, dunque, non può ritenersi provato che la polizza sia collegata all’erogazione del credito e possa essere qualificata come obbligatoria».
Conseguentemente, le allegazioni attoree, asseritamente corroborate dall’elaborato peritale di parte, non possono ritenersi attendibili, con conseguente natura inammissibilmente esplorativa della richiesta CTU.
Il Tribunale conferma inoltre che non può attribuirsi alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali (i.e. pari allo 0,21%) tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze, presumibilmente dovute a meri errori di approssimazione, non appaiono idonee ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno.
La domanda è stata quindi rigettata con condanna del cliente alle spese del giudizio.
Scarica il provvedimento: Tribunale di Padova Sentenza n. 2109 del 19.11.21.
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