La Cassazione estende la legittimità del mutuo con ammortamento “alla francese” anche alla ipotesi di tasso variabile.

La Cassazione estende la legittimità del mutuo con ammortamento “alla francese” anche alla ipotesi di tasso variabile.
Avv. Igor Benetazzo
È noto che con la sentenza n. 15130/2024, emessa a sezioni unite, la Corte di cassazione ha affermato la piena legittimità del mutuo con piano di ammortamento c.d. “alla francese”, affermando che la mancata indicazione, all’interno del contratto, della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori non è causa di nullità del contratto stesso per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Peraltro in tale sentenza la Suprema Corte aveva evidenziato di non avere preso in considerazione l’ipotesi della presenza di clausole di variabilità del tasso di interesse, pur senza indicare alcuna ragione per la quale in tale fattispecie la conclusione raggiunta, circa la legittimità del mutuo, avrebbe potuto essere diversa.
Ed infatti la prevalente giurisprudenza di merito, successiva a tale pronuncia delle Sezioni Unite, aveva esteso il principio di diritto ivi espresso anche ail mutuo con tasso variabile. Si v. Trib. Torino, sentenza n. 6351/2024 del 13/12/2024 (in Diritto del Risparmio, https://www.dirittodelrisparmio.it/): «Sebbene parte ricorrente ritenga non applicabile tale principio di diritto nel caso concreto, essendo il contratto oggetto di giudizio non a tasso fisso, non vi è alcuna ragionevole preclusione al riconoscimento della validità della stessa pronuncia anche per i mutui bancari a tasso variabile. Difatti la Suprema Corte, ai fini della legittimità di un contratto avente tale peculiarità, ritiene fondamentale l’indicazione di determinati elementi quali l’importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse annuale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Tali elementi sono tutti presenti e riscontrabili nel contratto [de quo]».
Tale orientamento non era però del tutto pacifico: si veda ad es. Trib. Bari, Sez. IV, Sent., 17/10/2024, n. 8561 (ne ilcaso.it) che in sede di ordinanza di decisione sulla istanza di concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo ottenuto in forza di un contratto di mutuo a tasso variabile, osservava che «l’esclusione del vizio di nullità per indeterminatezza, in relazione al contratto di mutuo privo dell’indicazione delle modalità di ammortamento alla francese e del regime di capitalizzazione degli interessi, semplice o composto, principio di recente affermato dalle S.U. della Suprema Corte ( Cfr. Cass. S.U. n.15130/2024) è invocabile in caso di tasso fisso e non già variabile», negando per tale ragione la concessione della provvisoria esecuzione.
La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul punto, confermando esplicitamente, con più pronunce di analogo contenuto, che il principio espresso dalle Sezioni Unite è invero estendibile al mutuo a tasso variabile.
Si veda Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2025, n. 7382: «se è pur vero che né dall’esposizione dei fatti di causa né dall’esposizione del motivo di ricorso emergono le specifiche condizioni contrattuali del mutuo ipotecario oggetto del contendere, sicché non è chiarito se si tratti di un mutuo a tasso fisso o variabile, circostanza non evincibile neppure dalla sentenza di primo grado, riportata dal resistente nel suo atto, è altrettanto vero che i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz’altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile. […]
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l’anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l’importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all’andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto».
Tale motivazione è stata confermata da Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n. 8322 e da Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/10/2025, n. 27807. Può dunque darsi per consolidato l’orientamento giurisprudenziale che sancisce la piena legittimità del mutuo con ammortamento c.d. “alla francese”, sia a tasso fisso che a tasso variabile.
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