Il Tribunale di Padova, con sentenza del 28/02/2022, ha statuito che il superamento del limite di fondiarietà del mutuo comporta unicamente la riqualificazione dell’operazione creditizia in ipotecaria ordinaria e l’esenzione da revocatoria della escussione della garanzia finanziaria di cui al D. Lgs. 170/2004.
Nel caso di specie il fallimento ha citato in giudizio la banca chiedendo che, previo accertamento della violazione del limite previsto dall’art. 38 TUB con conseguente riqualificazione ovvero conversione del contratto in mutuo ipotecario ordinario, venisse dichiarata l’inefficacia ex artt. 67, 65 e/o 66 L.F. e 2901 c.c. dei pagamenti di rate del mutuo eseguiti in favore della banca tramite realizzo di pegni aventi ad oggetto obbligazioni.
In relazione alle conseguenze della violazione del limite di finanziabilità il Tribunale di Padova ha statuito quanto segue: “Il mutuo fondiario eccedente il limite di cui all’art. 38 co. 2 TUB, essendo privo di uno di quei requisiti essenziali e caratteristici della nozione di credito fondiario previsti dall’art. 38 t.u.b. (i.e. finanziamento a medio-lungo termine, garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile e rapporto di finanziabilità pari all’80%), che consentono di ricondurre un certo finanziamento bancario nell’ambito di applicazione del credito fondiario, va qualificato come un mutuo ipotecario ordinario, al quale conseguentemente non potrà applicarsi la disciplina speciale fondiaria di cui agli artt. 39 ss. t.u.b. In altre parole, la concessione di un mutuo fondiario oltre il limite legale dell’80% comporta unicamente la riqualificazione dell’intera operazione creditizia (cioè, sia del finanziamento sia della connessa garanzia ipotecaria), che da “fondiaria” degrada ad “ordinaria” e alla quale, di conseguenza, non potranno che applicarsi le norme comuni previste dal codice civile e dalla legge fallimentare.”
In relazione alla all’applicabilità del D. Lgs. 170/2004, il Tribunale ha invece argomentato quanto segue: “la norma citata dalla convenuta prevede esattamente la facoltà per l’istituto di credito di vendere i titoli dati in pegno e trattenere le somme ricavate, compensandole poi con i debiti che la società datrice di pegno vanta nei confronti della banca. Tali operazioni, e quindi anche l’imputazione delle somme ottenute al pagamento di parte del debito maturato, possono essere poste in essere “anche in caso” di apertura di una procedura di concordato preventivo e di fallimento. Se il legislatore ha ritenuto di specificare che simile facoltà è esercitabile “anche” in un momento successivo all’apertura di una procedura concordataria o fallimentare, ove l’intera disciplina è improntata alla tutela massima del principio della par condicio creditorum, può evincersi che simile facoltà, in virtù del decreto in esame, spetti al creditore pignoratizio in un momento antecedente l’apertura della procedura concorsuale, quale è il caso in esame, non avendo altrimenti senso l’utilizzo della locuzione “anche”. Tale conclusione risulta inoltre in linea con la ratio alla base della normativa in esame, emanata in esecuzione della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria e diretta a garantire un “mercato finanziario europeo integrato” […]. Deve concludersi, pertanto, che il pagamento derivante dalla escussione della garanzia finanziaria è sottratto alla ordinaria disciplina della inefficacia dei pagamenti di cui alla legge fallimentare (cfr, per le medesime conclusioni, anche Tribunale di Padova sentenza 30.4.2019; sentenza Tribunale di Teramo 13.9.2021; Tribunale di Nola n. 195/2018, nonché, secondo quanto si evince dalla lettura di Cass. 12756/2021, anche Corte di Appello di Trieste 14.4.2019)”.
Il Tribunale ha ulteriormente osservato a sostegno di tale conclusione: “Potendosi, quindi, detti creditori soddisfarsi in sede extraconcorsuale con riferimento ai realizzi delle garanzie finanziarie (cfr in questo senso anche Cass. ord. 8923/2021), gli stessi non incidono sul principio della par conditio creditorum, dovendo, pertanto, la relativa escussione della garanzia essere esente dall’azione revocatoria, quale azione con funzione distributiva e a tutela del principio richiamato”.
Le domande del Fallimento attoreo sono pertanto state rigettate.
Scarica il provvedimento: Tribunale di Padova Sentenza del 28.2.22.
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