Tribunale di Venezia e Corte d’Appello di Venezia: due recentissime pronunce confermano l’esenzione da revocatoria fallimentare per le escussioni delle garanzie finanziarie.
Tribunale di Venezia e Corte d’Appello di Venezia: due recentissime pronunce confermano l’esenzione da revocatoria fallimentare per le escussioni delle garanzie finanziarie.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 07/05/2023, ha statuito l’esenzione da revocatoria fallimentare degli incassi provenienti dal realizzo della garanzia finanziaria ex D. Lgs. 170/2004.
Nel caso di specie il Fallimento attoreo citava in giudizio una banca chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia ex art. 67 L.F. dei pagamenti eseguiti in suo favore tramite realizzo di obbligazioni date in pegno.
Il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda attorea in base alle norme speciali introdotte con riguardo alle garanzie finanziarie dal D. Lgs. n. 170/2004, di attuazione alla Direttiva 2022/47/CE, disciplina che persegue la finalità di assicurare la stabilità e la liquidità dei mercati finanziari attraverso una apposita regolamentazione delle prestazioni ad essi afferenti. Il Tribunale ha posto in evidenza che “come precisato dalla Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 6760/2016), la normativa in esame introduce un modello di esecuzione coattiva in autotutela, nell’ottica di un bilanciamento tra procedure concorsuali, garanzie reali ed azioni esecutive individuali. Il creditore garantito può, quindi, iniziare o proseguire senza soluzione di continuità l’attività esecutiva, nonostante le previsioni della L. Fallimentare. (cfr. Corte d’Appello L’Aquila, sentenza del 26 febbraio 2019 n. 322)”.
Inoltre, il Tribunale ha precisato che – in virtù del “principio della indistinzione e funzionalizzazione delle garanzie finanziarie” fissato dalla Direttiva e dal Decreto di recepimento – l’applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 170/2004 prescinde dal carattere regolare o irregolare della garanzia.
In senso conforme si è espressa anche la Corte d’Appello di Venezia, con recentissima sentenza del 10/07/2023, resa con riferimento alla domanda del Fallimento – già rigettate con sentenza di primo grado del Tribunale di Padova – di declaratoria di inefficacia ex artt. 67, 65 e/o 66 L.F. e 2901 c.c. dei pagamenti eseguiti in favore della banca tramite realizzo di obbligazioni date in pegno.
La Corte ha statuito che “la formulazione della norma non lascia spazio ad una interpretazione diversa dalla riconosciuta esenzione da revocatoria, specie se si considera che il D.Lgs. 170/2004 è stato introdotto in attuazione della disciplina di cui alla direttiva 2002/47/CE del 6 giugno 2002 (modificata dalle direttive 2009/44/CE del 6 maggio 2009 e 2014/59/UE del 15 maggio 2014), finalizzata a creare un regime comunitario per la fornitura in garanzia di titoli e contante”. Rileva la Corte che “Si tratta, dunque, di una norma speciale in tema di contratto di garanzia finanziaria che deroga a quella di carattere generale prevista dalla legge fallimentare, tra cui l’art. 53 lf., come si deduce, oltre che dal dato testuale dell’art. 4 citato, anche dalla lettura complessiva del D.Lgs. 170/2004 e, in particolare, dall’art. 9 che disciplina gli effetti delle procedure di liquidazione sulle garanzie finanziarie. E che nell’ambito del contratto di garanzia finanziaria sia ricompreso il contratto di pegno è testualmente indicato dall’art. 1 del D.Lgs. 170/2004 di talché l’incameramento da parte del creditore pignoratizio, al verificarsi dei presupposti per l’escussione, costituisce legittimo atto di realizzazione del credito in via di prelazione, opponibile agli altri creditori ed insensibile all’intervenuto fallimento del debitore con conseguente sottrazione alla revocatoria fallimentare.”.
La Corte d’Appello di Venezia richiama sul punto la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5049/2022 che, nel trattare la questione relativa al riconoscimento dell’originario privilegio al credito sorto a seguito della revoca ai sensi dell’art. 70 l.f., va ad elencare le ipotesi in cui il creditore ha diritto a soddisfarsi fuori dal concorso. Tra tali ipotesi sono esplicitamente menzionati i realizzi delle garanzie finanziarie di cui al D. Lgs. 170/2004, con conseguente esenzione non solo dalla necessità di chiedere l’ammissione al passivo, ma altresì dalla revocatoria fallimentare, che è ontologicamente incompatibile con la possibilità di soddisfazione fuori dalla procedura.
Su questo sito usiamo cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione. Proseguendo la navigazione acconsenti all'uso di tutti i cookie in conformità alla nostra cookie policy
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.