Tribunale di Ancona, 2 febbraio 2024 – la ipotetica negligenza della banca nella valutazione del merito di credito non determina l’esclusione dal passivo

Provvedimento

Tribunale di Ancona, 2 febbraio 2024 – la ipotetica negligenza della banca nella valutazione del merito di credito non determina l’esclusione dal passivo

FINANZIAMENTO ASSISTITO DA GARANZIA STATALE – ECCEZIONE DI ABUSIVA CONCESSIONE DI CREDITO – ECCEZIONE RICONVENZIONALE – ONERE DELLA PROVA – MANCATO ASSOLVIMENTO – ACCOGLIMENTO DELL’OPPOSIZIONE.

Il Tribunale di Ancona, con sentenza resa all’esito dell’opposizione allo stato passivo promossa dall’istituto di credito escluso dal passivo nell’ambito di una liquidazione giudiziale in relazione ad un finanziamento assistito da garanzia prestata da MCC, a seguito dell’eccezione di “abusiva concessione di credito” sollevata dalla curatela ed accolta dal G.D. in sede di valutazione sommaria, motivata dalla ipotizzata negligenza nella valutazione della sussistenza del merito creditizio, ha accolto l’opposizione della banca e ammesso al passivo il credito dalla stessa insinuato, in forza delle seguenti considerazioni:

– nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, le contestazioni della curatela comporterebbero una sostanziale inversione dell’onere della prova, considerato l’inquadramento della fattispecie di abusiva concessione di credito quale illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., non qualificabile quale mera eccezione di inadempimento ma quale eccezione “riconvenzionale”;

– in un giudizio ordinario risarcitorio per abusiva concessione di credito, grava sulla curatela l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, quindi, oltre alla violazione delle regole di condotta, altresì la conoscenza effettiva in capo alla banca dello stato di crisi o di insolvenza, l’aggravio del dissesto, ed il nesso di causa fra la condotta della banca e l’evento dannoso, in termini di conseguenza immediata e diretta;

– nel caso di specie, la curatela ha omesso di offrire idonei elementi in punto di quantificazione del danno, e, difettando altresì la prova della pendenza di un giudizio di merito per l’accertamento dell’abusiva concessione, in ragione della quale si sarebbe eventualmente potuta disporre la sospensione del giudizio di opposizione, l’opposizione va accolta ed il credito della banca va ammesso al passivo, ferma l’eventuale compensazione che potrà operare laddove venisse accertata, in separata sede, l’esistenza di un credito risarcitorio.

Tale sentenza, che si distingue per la corretta esegesi sia sostanziale che processuale degli istituti coinvolti, evidenzia la infondatezza della tendenza, recentemente emersa nella fase sommaria di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale, di escludere i crediti derivanti da finanziamenti bancari assistiti da garanzia statale sulla base della mera ipotetica negligenza nella valutazione del merito di credito. Come infatti correttamente statuito, tale ipotesi – anche se venisse provata, il che è comunque onere della Curatela – potrebbe al più costituire uno degli elementi fondanti, unitamente alla prova del pregiudizio e del nesso di causa, un contro-credito risarcitorio, ma non potrebbe mai portare alla esclusione dal passivo del credito derivante dal finanziamento inadempiuto. La esclusione potrebbe conseguire unicamente all’accertamento della nullità del finanziamento stesso, la quale non è predicabile in ipotesi di abusiva concessione di credito ma richiede l’accertamento di violazione di norme imperative (quali non sono le regole di vigilanza prudenziale, cfr. cfr. Cass. 18610/2021; Cass. 24725/2021; v. anche Cass. 16706/2020).

Vedi la sentenza: Tribunale di Ancona, 2 febbraio 2024.

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