Le Sezioni Unite sanciscono la legittimità del mutuo con ammortamento “alla francese”.
Le Sezioni Unite sanciscono la legittimità del mutuo con ammortamento “alla francese”.
Con la sentenza n. 15130 pubblicata oggi, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto, prima ancora del formarsi di un vero e proprio contrasto giurisprudenziale, la questione della legittimità del c.d. “ammortamento alla francese”, in senso favorevole agli istituti di credito, stabilendo che «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».
La Suprema Corte precisa innanzitutto che, salvo situazioni patologiche che sfuggono all’applicazione standard di tale tipologia di piano di ammortamento, non vi sia alcun fenomeno anatocistico: «Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo».
Afferma quindi la legittimità e la meritevolezza dell’interesse perseguito mediante tale tipologia negoziale: «è senz’altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un’unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt.1815 e 1820 c.c.)».
Esclude quindi che siano ravvisabili profili di indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto: «Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. e.e.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi; quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l’importo totale del rimborso con una semplice sommatoria».
«In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto causandone la nullità parziale».
Infine, ha escluso che vi sia una violazione della disciplina della “trasparenza”: «se il contratto «trasparente» è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio del contratto ( cfr. Cass. n. 28825/2023) consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l’istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (…)».
«Deve quindi darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cu i è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».
Tale sentenza pone quindi fine alla questione, avendo esaurientemente risolto tutti gli aspetti controversi sollevati fino ad oggi da una parte della giurisprudenza di merito.
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