La presenza di pattuizioni scritte esclude la revoca ingiustificata. In caso di fideiussione omnibus a prima richiesta, il termine di cui all’art. 1957 c.c. viene interrotto con una mera richiesta stragiudiziale.
La presenza di pattuizioni scritte esclude la revoca ingiustificata. In caso di fideiussione omnibus a prima richiesta, il termine di cui all’art. 1957 c.c. viene interrotto con una mera richiesta stragiudiziale.
Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 222 del 3/02/2023, ha affrontato il tema della revoca/riduzione ingiustificata e improvvisa degli affidamenti, affermando alcuni importanti principi in relazione alle modifiche delle linee di credito già concesse. Nel caso di specie, la banca aveva agito monitoriamente contro il correntista ed il fideiussore al fine di ottenere il pagamento del saldo passivo delle linee di credito concesse. In sede di opposizione, il cliente e il garante chiedevano eccepivano l’ingiustificata ed improvvisa interruzione/riduzione del credito, la illegittima mancata anticipazione di fatture e l’illegittima segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, chiedendo la condanna della banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.Il Tribunale di Padova ha rigettato le domande risarcitorie formulate dagli opponenti, ritenendo dirimente la circostanza che lo stesso correntista aveva acconsentito per iscritto alle plurime modificazioni del rapporto contrattuale in ordine all’importo degli affidamenti. La Banca, infatti, aveva documentato che tutte le riduzioni degli importi delle linee di credito concesse erano state realizzate mediante apposite rinegoziazioni, formalizzate per iscritto e sottoscritte da ambo le parti. Inoltre, pur essendo stata affermata genericamente una “imposizione” delle riduzioni da parte della banca, gli attori non hanno eccepito l’annullabilità o diversi profili di invalidità delle modifiche contrattuali, né hanno chiarito in che cosa sarebbero consistiti tali profili di imposizione o costrizione da parte della convenuta.Il Giudice ha inoltre statuito che “la riduzione dell’affidamento, in sé sola, rappresenta un elemento circostanziale neutro, nel senso che non depone univocamente né in senso negativo, né in senso positivo per il correntista: se, da un lato, infatti il restringimento delle linee di credito può rivelarsi negativo per il fatto di comportare una sottrazione di parte della liquidità occorrente per lo svolgimento dell’attività di impresa, per converso esso può rappresentare un fattore positivo dal momento che comporta una diminuzione dell’esposizione debitoria dell’imprenditore.”
In relazione all’eccezione di nullità della fideiussione, sollevata dalla garante per asserita violazione della normativa antitrust e conseguente decadenza ex art. 1957 c.c., il Giudice – in conformità all’orientamento già in precedenza espresso dal Tribunale di Padova – ha statuito che, anche laddove si configurasse una ipotesi di nullità parziale della fideiussione, nondimeno non vi sarebbe comunque decadenza della banca ai sensi dell’art. 1957 c.c., atteso che, in ipotesi di garanzia a prima richiesta, trova applicazione il principio di diritto di cui a Cass. 2346/2017, secondo cui il termine di cui all’art. 1957 c.c. deve intendersi rispettato con una mera richiesta stragiudiziale, essendovi manifesta incompatibilità tra “prima richiesta” e necessità di proposizione di un’azione giudiziale.
Scarica la sentenza : Tribunale di Padova 03/02/2023 n. 222.
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